CAPITOLO I - COSTITUZIONE
ART. 1
È costituita con durata illimitata un’Associazione di Volontariato ai sensi del Dec. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e del Codice Civile, denominata “R.C.F. – RADIO CLUB FIDES” ed utilizzerà l’abbreviazione O.D.V. ad indicare nel rispetto della normativa quale “Organizzazione Di Volontariato”.
Art. 2
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Livorno e ha durata illimitata.
Art. 3
L’Associazione continuerà ad utilizzare l’acronimo O.N.L.U.S., Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 460/1997, sia nella denominazione che in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta alla Cittadinanza o a Enti ed Organismi Pubblici o Privati, fino alla sua iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore ai sensi dell’art. 101 del Dec. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.
CAPITOLO II - SCOPO SOCIALE
Art. 4
L’Associazione, fondata su principi democratici di libertà, è apolitica, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, e si rivolge alla generalità della popolazione attraverso l’assoluta gratuità dell’opera dei propri volontari aderenti ispirandosi al principio della solidarietà e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- Protezione Civile ai sensi del Dec. Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” e sue successive modificazioni;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Art. 5
In particolare l’Associazione collabora con gli Enti e gli Organismi componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all’artt. 3 e 4 del Dec. Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, in modo continuativo e diretto:
- Per Protezione Civile nelle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e superamento dell’emergenza;
- Per vigilanza antincendio boschivo ed ecologica;
- Per soccorso radio;
- Per istruzione della Cittadinanza sulle tematiche della protezione civile ed in particolar modo sull’uso della radio e delle radio-telecomunicazioni, nelle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e superamento dell’emergenza di cui al comma a. stesso articolo;
- Cura la formazione dei propri associati nelle tematiche sopra enunciate in collaborazione con gli Enti e Organismi, Pubblici e Privati, componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile, con il Ce.S.Vo.T. (Centro Servizi Volontariato Toscana), regionale e della Delegazione di Livorno.
Art. 6
L’associazione, promuove e valorizza, in collaborazione con Enti ed Organismi, pubblici e privati:
- La divulgazione delle forme amatoriali o professionali di ricetrasmissione e di radioascolto, analogico e digitale, promuove lo studio di nuove tecniche e tecnologie ad esse connesse, favorisce la conoscenza delle norme e regolamenti, nazionali ed internazionali che disciplinano la materia, al fine di utilizzare la radio come strumento di amicizia e fraternità tra tutti i popoli della Terra;
- Promuove, organizza, aderisce e collabora, in forma diretta o indiretta, a manifestazioni di carattere tecnico, culturale, ricreativo, ludico e sportivo;
- Favorisce all’interno dell’Associazione la creazione e l’organizzazione di gruppi di lavoro, sezioni e squadre, rispettosi del qui presente Statuto e dei Regolamenti emanati dall’Associazione;
- l’Associazione può partecipare in supporto all’organizzazione e/o alla gestione di manifestazioni e/o eventi di qualsiasi natura essi siano, ai fini della sicurezza dell’evento secondo ed in rispetto della normativa in vigore.
Art. 7
L’Associazione può aderire a Gruppi Comunali, Intercomunali, Provinciali, Comitati Operativi, Raggruppamenti, Federazioni nonché a Consulte di Protezione Civile o di Volontariato a qualsiasi livello nel rispetto della propria autonomia.
Art. 8
- L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Dec. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa italiana.
- L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Dec. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine
di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, con i Cittadini e con gli Enti ed Organismi Pubblici e Privati.
CAPITOLO III - SOCI
Art. 9
Possono far parte dell’Associazione tutti quei Cittadini, di nazionalità italiana, o membri della Comunità Europea, e comunque anche eventuali cittadini extracomunitari purché in regola con le Leggi emanate dalla Repubblica Italiana, dalla Regione Toscana e dalle Comunità Europea e recepite dallo Stato italiano. Resta inteso che tutti gli eventuali soci devono avere buona condotta civile e morale.
Possono far parte dell’associazione anche i minori di anni 18, e comunque non inferiore ad anni 14.
Art. 10
I soci si suddividono in due categorie:
- Soci Ordinari,
- Soci Sostenitori.
Art. 11
- Tutti gli Aspiranti Soci devono inoltrare la propria domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione impegnandosi a rispettare lo Statuto ed il/i Regolamento/i interno/i;
- I minorenni di cui all’art. 9 possono presentare domanda di iscrizione controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo;
- Sono ammessi alla qualifica di Socio Ordinario coloro i quali abbiano avuto il benestare del Consiglio Direttivo, abbiano versato la quota associativa ed abbiano effettuato un periodo di “prova” della durata stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel Libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la Deliberazione di Rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato;
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla Deliberazione di Rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione;
- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 11.
- Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 12
- Gli associati hanno il diritto di:
- Eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali tramite richiesta per iscritto;
- Essere informati sulle attività dell’associazione;
- Frequentare i locali adibiti a sede associativa;
- Partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Gli associati hanno il dovere di:
- Rispettare il qui presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche in maniera indiretta;
- Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’assemblea.
Art. 13
Le attività, di cui ai precedenti articoli, sono effettuate dai soci dell’associazione in maniera gratuita, fatto salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 14
Tutti i soci sono assicurati secondo la normativa vigente.
Art. 15
La qualifica di socio si perde per morte, morosità, dimissioni scritte o esclusione.
- Il socio può, per proprie motivazioni, nel corso dell’anno dimettersi dalla propria qualifica, mettendolo per iscritto
- e inviando raccomandata r.r. al Presidente o consegnandola brevi mani (con rilascio di ricevuta di consegna);
- La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo al soggetto interessato tramite raccomandata r.r. o consegnata brevi mani (con rilascio di ricevuta di consegna), se il soggetto non abbia versato la quota associativa entro il 31
gennaio di ogni anno, altresì, il socio, per essere riammesso, deve mettersi in regola con il versamento delle quote arretrate;
- Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
- Il socio, in caso di dimissioni o di espulsione, non avrà alcun diritto al rimborso della quota associativa, nonché sul patrimonio dell’associazione;
- Nel caso di dimissioni, di morosità o di espulsioni, il socio dovrà entro e non oltre 15 gg. dalla relativa notifica riconsegnare il materiale associativo in suo possesso; l’associazione tramite un proprio delegato, potrà effettuare il controllo sullo stato di conservazione del materiale riconsegnato e, in caso, di cattiva conservazione, imputabile al socio, chiedere eventuale danno.
CAPITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 16
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Collegio dei Sindaci Revisori,
- Il Collegio dei Probiviri.
ART. 17
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Ordinari e Sostenitori di cui al Capitolo III dello Statuto, si riunisce almeno due volte l’anno, ed è valida in prima convocazione con la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti.
L’Assemblea è convocata dal:
- Presidente dell’Associazione;
- Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri;
- Dalla metà più uno di tutto il corpo sociale al 31 gennaio dell’anno in corso.
L’ Assemblea Ordinaria è convocata con almeno 15 gg di preavviso,
- a mezzo raccomandata r.r.,
- e-mail con relativa richiesta di lettura e di arrivo,
- a mezzo affissione nella bacheca associativa,
- a mezzo organo ufficiale di stampa associativo,
- altro mezzo valido ai fini giuridici o civile;
L’ Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice in seconda convocazione.
L’ Assemblea dei Soci delibera, secondo l’art. 25 del Dec. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sui:
- bilanci,
- sulle nomine e sulle revoche delle cariche sociali,
- sugli indirizzi programmatici,
- sul programma sociale dell’anno,
- sulla nomina e sulle revoche del soggetto incaricato della revisione dei conti,
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali,
- promuove azioni di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali e comunque, verso tutte quelle figure interne e/o esterne all’associazione che possono ledere l’immagine e/o l’onorabilità dell’associazione e dei suoi soci secondo le leggi della repubblica Italiana,
- sull’esclusione degli associati,
- sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto,
- sul regolamento dei lavori assembleari,
- sullo scioglimento, trasformazione ed eventuali fusioni dell’associazione,
- su tutti quegli argomenti che per Leggi e Regolamenti della Repubblica Italiana, per il Codice Civile e per lo Statuto, sono di competenza dell’Assemblea.
Nell’ assemblea, i soci possono avere n° 1 (una) delega, e in caso di proprio impedimento, delegare altro socio, ordinario o sostenitore, per iscritto.
Nelle Assemblee possono essere nominati un Presidente, che curerà il regolare svolgimento democratico dell’assemblea stessa, e un Segretario che redigerà apposito verbale che sarà firmato sia dal Presidente che dal Segretario d’assemblea.
ART. 18
L’Assemblea Straordinaria dei soci è costituita da tutti i Soci Ordinari e Sostenitori di cui al Capitolo III dello Statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno il 3/4 (tre-quarti) dei soci in regola con il tesseramento al 31 gennaio dell’anno in corso, ed è convocata dal Presidente con almeno 15 gg di preavviso con le stesse modalità di convocazione dell’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza qualificata pari ai 3/4 dei presenti sulla fusione con altra/e
associazione/i, sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione.
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di 7 (sette) membri e rimane in carica per anni 3 (tre) dopodiché verrà automaticamente considerato dimissionario e lo stesso Consiglio Direttivo uscente indicherà la data delle nuove elezioni. All’interno del Consiglio Direttivo viene nominato un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti quei possibili atti di ordinaria o straordinaria amministrazione
associativa, organizza l’attività associativa e promuove iniziative consone allo scopo sociale dell’associazione. Discute e delibera su richieste o su proposte dell’Assemblea dei Soci. Esamina le relazioni dei bilanci effettuate dal Collegio dei Sindaci Revisori da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Promuove proposte all’Assemblea dei Soci. Propone all’assemblea l’ammontare della quota sociale per il successivo anno.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal:
- Presidente;
- Da almeno la maggioranza più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta ci sia la necessità. La prima convocazione del Consiglio Direttivo, appena eletto, è effettuata dal Consigliere più anziano di iscrizione all’associazione, e comunque entro 15 giorni dalle elezioni, devono essere eletti le cariche consiliari previste dal qui presente Statuto. Nelle riunioni del Consiglio
Direttivo non sono previste deleghe ad altro consigliere per garantire una maggior rappresentatività ed una maggior condivisione degli indirizzi e delle idee per il buon funzionamento dell’associazione. Il Consiglio Direttivo può essere convocato con qualsiasi forma ritenuta opportuna con il relativo ordine del giorno. Ciascun membro ha diritto ad un voto ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Un Consigliere non rappresenta l’associazione nei confronti di chiunque se non diversamente dichiarato dalla delega emessa su carta intestata dell’associazione con timbro e firma del Presidente. In caso di dimissioni di un Consigliere entra a farne parte il primo dei non eletti fino ad un massimo di 3 (tre) membri, superato tale limite verranno indette nuove elezioni. Il Consigliere che assommerà più di tre assenze continuative senza giustificato motivo (lavoro e/o malattia), decadrà dal suo mandato. Il Consiglio Direttivo redige, approva o modifica a maggioranza semplice il Regolamento Interno dell’associazione al quale dovranno attenersi tutti i volontari. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, tutti quei soci che non si trovano nei
casi di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile e s.m.i.. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo i minori di anni 18.
Art. 20
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 (tre) membri e rimane in carica per anni 3 (tre) dopodiché verrà automaticamente considerato dimissionario è sarà oggetto di nuovo elezioni in concomitanza del Consiglio Direttivo. Il Sindaco Revisore con più anzianità di iscrizione all’interno dell’Associazione è automaticamente il Presidente del Collegio. Non possono far parte del Collegio dei Sindaci Revisori i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla, confrontando il libro cassa, il conto corrente con le relative “pezze giustificative”. Controlla la tenuta dei conti e della gestione patrimoniale dell’associazione approntando la relazione scritta sul bilancio consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere da presentare al Consiglio Direttivo per la relativa presentazione all’Assemblea dei Soci. Qualora l’Assemblea dei Soci ravveda la necessità che non sia necessario tale Organo, le mansioni collegate ad esso saranno assunte dall’Assemblea dei Soci con apposita convocazione. Possono essere eletti nel Collegio dei Sindaci Revisori, tutti quei soci che non si trovano nei casi di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile e s.m.i.. Non possono essere eletti quali membri del Collegio dei Sindaci Revisori i minori di anni 18.
Art. 21
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri e rimane in carica per anni 3 (tre) dopodiché verrà automaticamente considerato dimissionario è sarà oggetto di nuovo elezioni in concomitanza del Consiglio Direttivo.
Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i membri del Consiglio Direttivo. Il Probiviro con più anzianità di iscrizione all’interno dell’Associazione è automaticamente il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare eventuali controversie tra gli Associati, e tra i Soci e il Consiglio Direttivo, il quale sentite le parti, esaminati i fatti ed eventuali documenti e testimonianze cercheranno di sedare bonariamente la controversia; ove non fosse possibile, esprimeranno, entro 30 gg dal ricevimento del ricorso, in forma scritta, il loro giudizio trasmettendolo al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso. Nel caso di controversie tra Soci e il Consiglio Direttivo verrà trasmesso all’Assemblea dei Soci convocata appositamente. Tutti i Soci possono fare ricorso al Collegio dei Probiviri tramite comunicazione scritta. Per la validità del giudizio deve esserci la presenza effettiva di tutti i membri componenti. Qualora l’Assemblea dei Soci ravveda la necessità che non sia necessario tale Organo, le mansioni collegate ad esso saranno assunte dall’Assemblea dei Soci con apposita convocazione. Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri, tutti quei soci che non si trovano nei casi di ineleggibilità e di decadenza ai sensi
dell’art. 2382 del Codice Civile e s.m.i.. Non possono essere eletti quali membri del Collegio dei Probiviri i minori di anni 18.
CAPITOLO V- PRESIDENTE
Art. 22
Il Presidente è eletto nella prima riunione utile del nuovo Consiglio Direttivo, all’interno di esso, tra i suoi membri. Rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di Enti e/o Organismi pubblici e privati, altre associazioni e/o organizzazioni di volontariato o di Strutture con le quali l’Associazione collabora o è federata. In caso di impedimento per causa di forza maggiore, il Presidente, può Delegare il Vice Presidente, un Consigliere o in mancanza di quest’ultimo, anche, un socio a possibili riunioni, incontri o rappresentanze. In caso che la rappresentatività sia demandata a un Consigliere o a un Socio, esso non può prendere nessuna iniziativa o decisione.
Cura l’esecuzione delle Delibere del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e ne constata la validità formale degli atti ai fini giuridici; nei casi di somma urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e/o dell’Assemblea. Nelle
riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di votazioni, nel caso ci fossero delle parità, il suo voto vale il doppio. Non può essere eletto Presidente un minore di anni 18.
CAPITOLO VI- FINANZE
Art. 23
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità di cui agli articoli al CAPITOLO II – SCOPO SOCIALE.
Art. 24
Ai fini di cui al precedente art. 23, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati anche nel caso di dimissioni, o di ogni altra ipotesi di recessione individuale.
Art. 25
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, convenzioni pubbliche e private, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Dec. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.
Art. 26
L’associazione redige il bilancio annuale con decorrenza dal 1 gennaio fino al 31 dicembre. Esso è predisposto dai Sindaci Revisori e portato all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci entro il giorno 1 del mese di marzo. Il bilancio approvato viene inviato a tutti gli Enti Pubblici che lo richiedono ai fini del rinnovo delle iscrizioni ai vari albi e/o registri del volontariato nonché a tutti gli Enti Pubblici e/o Privati ai fini per l’elargizione di contributi, convenzione e altre risorse economiche. Il bilancio è inviato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 27
Tutte le cariche sono gratuite fatto salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa delibera del Consiglio Direttivo.
NORME FINALI
Art. 28
Qualora sussistono a seguito di modifiche di Leggi e Regolamenti inerenti alle tematiche del volontariato, dell’associazionismo o della protezione civile emanate dalla Repubblica Italiana, dalla Regione Toscana e da Enti
Locali, il Presidente o il suo delegato può redigere proposte di modifiche agli articoli dello Statuto. Le proposte dovranno poi essere vagliate dal Consiglio Direttivo che, poi, successivamente, le porterà in discussione all’assemblea Straordinaria convocata appositamente; per essere approvate devono avere il 75% dei voti dei soci presenti in
Assemblea. Per le eventuali modifiche al Regolamento interno le proposte verranno redatte dal Presidente o suo delegato e vagliate dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 29
Nel caso di scioglimento dell’associazione, ogni eventuale bene mobile o immobile, lascito, contributo, o eccedenze di bilancio, verrà devoluto ad altra associazione di volontariato operante nello stesso settore anche al di fuori della propria provincia o territorio comunale di appartenenza, secondo le disposizioni del Dec. Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni.
Art. 30
Per quanto non contemplato nel qui presente Statuto o nel Regolamento Interno dell’Associazione R.C.F. – RADIO CLUB FIDES si rimanda alle Leggi e Regolamenti della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del Codice Civile Italiano o di Delibere di Enti Locali del territorio livornese.
Letto ed approvato dall’Assemblea dei Soci in data 15 settembre 2022



